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Comune di Rocca di Papa

Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, così come modificato con il d. lgs. n. 97/2016, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata ai Responsabili dei Settori detentori delle informazioni, dati o documenti cui si intende accedere, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, l’Amministrazione provvede, entro trenta giorni a:

– pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;

– trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;

– indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

Ai sensi della Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” – Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» – si distingue:

– “accesso documentale”, disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e s.m.i.;

– “accesso civico”, di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza), rivolto ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;

– “accesso generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, ovvero accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

In base alla nuova tipologia di accesso, c.d. generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis. Tale diritto di accesso non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Lo scopo perseguito è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso generalizzato è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti:

  • il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2,
  • il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico, questi rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

Competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato sono i singoli settori nella persona dei Responsabili ai quali è data possibilità di consultarsi con il RPCT per l’esame delle richieste la cui soddisfazione non sia pacifica.
La procedura per la valutazione delle richieste di accesso deve concludersi entro 30 giorni, salvo eventuali sospensioni del termine per richieste di chiarimenti istruttori che non possono durare per più di 15 giorni. Tali termini saranno ulteriormente sospesi per un massimo di 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, il Responsabile può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione.

Per informazioni si devono considerare i dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative. Al ricorrere di queste eccezioni, i Responsabili, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso generalizzato.

Eccezioni assolute all’accesso generalizzato sono i casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

E’ istituito presso il RPCT un registro delle richieste di accesso presentate denominato “Registro degli accessi”.

 

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