Autorizzazione paesaggistica: le semplificazioni del DPR 31/2017
Il DPR 31/2017 sull’autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dallo scorso 6 aprile, allarga le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
– intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
– autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
– autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Il DPR 31/2017 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 di modesta entità che possono seguire l’iter semplificato.
Nell’Allegato A vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Nell’Allegato B ci sono, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’Allegato B sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, secondo il modello semplificato dell’Allegato C e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo l’Allegato D.
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata art.146 comma 9 D.lgs n. 42/2004 e art .3 D.P.R. 13.02.2017 n. 31
Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
- Istanza Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
- Scheda paesaggistica
- Documenti allegati alla richiesta e istruttoria preliminare
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Autorizzazione Paesaggistica accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 co. 4 lettere a), b) e c) D.Lgs. n. 42/2004
- ALL01-modello-istanza-art-167
- Allegato-02-elenco-documentazione-presentare-18-04-2024
- ALL04-richiesta-di-deroga-art-167
- Autocertificazione-copia-conforme