IL SINDACO
- PREMESSO che la L. n. 125/2008 ha modificato l’art 54 del D.lgs. 267/2000 circa la attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione anche con riferimento all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell’Interno con D.M. del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per gestire le attività di prevenzione e contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.
- CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e animali, ed inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico deturpando altresì il suolo pubblico.
- CONDIVISA l’esigenza tutelata dalle norme innanzi citate di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.
- PRESO ATTO che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti all’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.
- RITENUTO necessario eliminare l’uso incontrollato degli stessi.
- VISTA la circolare n. 557/PAS/U/015996/XV.H.8 del 29/11/2021 del Ministero dell’Interno, pervenuta in data 02/12/2021, di cui al prot. 35496.
- VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.e i.,
- VISTI gli art. 7bis, 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18/08/2000.
- VISTA la Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92.
- VISTA la Legge n.689/1981.
ORDINA
- Il divieto di far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, accendere lanterne luminose in luoghi coperti o scoperti, pubblici, all’interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, zone boscate sia all’interno che all’esterno del parco regionale dei castelli romani, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative, specificando inoltre che i botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi;
- Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque sia un pur minimo livello di pericolo.
PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA E QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATI, DI NON UTILIZZARE PRODOTTI PIROTECNICI, ANCHE SE DI LIBERA VENDITA, NELLE PIAZZE E VIE DI TUTTO IL CENTRO URBANO DI ROCCA DI PAPA, PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022.
INFORMA CHE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7bis del D.lgs. 267/2000, di un importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.e i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta Legge, fatte salve inoltre eventuali sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
Il Corpo di Polizia Locale, e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.