Ai sensi dell’articolo 5, c. 2 del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, e non deve essere motivata; l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e deve essere presentata al Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
A seguito di richiesta di accesso civico ed in caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede entro trenta giorni a:
– pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
– trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
– indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.