Per accesso civico generalizzato, ex art. 5, c.2 del D.Lgs n. 33/2013, si intende l’accesso a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
In base alla nuova tipologia di accesso chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis. Tale diritto di accesso non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Lo scopo è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso generalizzato è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti:
– il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati, indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2;
– il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
L’Amministrazione ha 30 giorni per valutare la richiesta, salvo eventuali sospensioni del termine per chiarimenti istruttori che non possono durare per più di 15 giorni. Tali termini saranno ulteriormente sospesi per un massimo di 10 giorni nel caso di comunicazione ad eventuali controinteressati.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa: le richieste non possono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Per informazioni si devono considerare i dati detenuti dalle amministrazioni per propri fini e contenuti in distinti documenti; poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, resta escluso che, per rispondere a tale richiesta, l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. L’amministrazione non ha pertanto l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni, poste a tutela di interessi pubblici e privati, che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato
L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto è escluso nei casi di segreto di Stato, negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al comma 6 dell’art. 24 Legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, ed inoltre:
a) nei procedimenti tributari, alle particolari norme che li regolano;
b) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, alle particolari disposizioni che ne regolano la formazione
c) nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), sarà data comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, si provvederà sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, comporta il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune. È previsto che il difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo a Comune. Se il Comune non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia del Comune, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs 104/2010).
Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ricorso al difensore civico. Avverso la decisione il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 104/2010 sul codice del processo amministrativo.