Le richieste di accesso sono state inizialmente disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché dal regolamento di attuazione (DPR n. 184 del 12 aprile 2006).
Il capo V della citata Legge 241/90 (art. 22 e seguenti) definisce i principi, l’ambito d’applicazione e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed eventualmente estrarre copia di documenti amministrativi.
Il diritto di accesso è riconosciuto tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
La richiesta di accesso deve essere obbligatoriamente motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
In caso di accoglimento della richiesta, il soggetto richiedente può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui desideri il rilascio di una copia o un estratto dei documenti, la consegna è subordinata al rimborso del costo di riproduzione, diritto di ricerca e visura.
È considerato documento amministrativo ogni “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”.
È possibile l’accesso:
– per ottenere copia o visionare un atto amministrativo;
– per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione;
– sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
– acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
– conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
È consentito motivato rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso, nei casi e nei limiti stabiliti dall’art.24
Il diritto di accesso è escluso nei casi in cui:
– l’istanza sia preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;
– per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e s.m.i e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dell’art. 24;
– nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
– nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
– nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
L’art. 25 disciplina i tempi del procedimento e gli eventuali ricorsi degli interessati: decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24 comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
INFORMAZIONI SULL’ACCESSO DOCUMENTALE
Delibera di Giunta Comunale n. 23/2017_Aggiornamento diritti segreteria