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Le autocertificazioni
Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto stabilito dalla Legge 183/2011, le pubbliche amministrazioni (comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.
L’autocertificazione è il diritto di autodichiarare situazioni o condizioni senza ricorrere a un certificato rilasciato da una amministrazione. Il DPR 445/2000 stabilisce infatti che i cittadini possono fare semplici dichiarazioni su stati, fatti o qualità che li riguardino eliminando l’obbligo di recarsi presso l’amministrazione che detiene il certificato relativo a quello stato, fatto o condizione. Così, ad esempio, si può autodichiarare quando e dove si è nati senza andare all’Anagrafe del Comune, oppure il possesso del titolo di studio senza andare nella Segreteria della Scuola che ha rilasciato quel titolo, oppure ancora di non avere condanne penali senza recarsi in Tribunale.
Che cos’è l’autocertificazione
L’autocertificazione è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce, è definitiva e quindi non c’è bisogno di presentare altri documenti. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni rese.
Chi può farla
- Cittadini italiani.
- Cittadini dell’Unione Europea.
- Cittadini di paesi extracomunitari, limitatamente ai dati verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane.
Come si fa
Per fare l’autocertificazione è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato, senza necessità di autentica della firma e senza alcuna marca da bollo. Per facilitare i cittadini, le amministrazioni pubbliche devono predisporre e mettere a disposizione i moduli per le dichiarazioni.
La dichiarazione firmata può essere:
- consegnata dall’interessato al responsabile del procedimento
- consegnata da un’altra persona con la fotocopia del documento d’identità del dichiarante
- spedita per posta con la fotocopia del proprio documento d’identità
Cosa si può autocertificare
- Dati anagrafici e di stato civile.
- Data e luogo di nascita.
- Cittadinanza e residenza.
- Godimento dei diritti politici.
- Stato civile ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero.
- Stato di famiglia.
- Esistenza in vita.
- Nascita dei figli.
- Morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc.
- Maternità/paternità.
- Separazione o comunione dei beni.
- Titoli di studio, qualifiche professionali.
- Titolo di studio.
- Qualifica professionale.
- Titolo di specializzazione.
- Titolo di abilitazione.
- Titolo di formazione.
- Titolo di aggiornamento.
- Titolo di qualificazione tecnica.
- Esami sostenuti.
- Situazione reddituale, economica e fiscale.
- Reddito.
- Situazione economica.
- Assolvimento obblighi contributivi.
- Possesso e numero del codice fiscale.
- Possesso e numero della partita IVA.
- Altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria.
- Carico familiare.
- Posizione giuridica.
- Legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche.
- Tutore/curatore.
- Non aver riportato condanne penali.
- Non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico.
- Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione.
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
- Altri dati.
- Posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare.
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
- Appartenenza a ordini professionali.
- Stato di disoccupazione.
- Qualità di pensionato e categoria di pensione.
- Qualità di studente.
- Tutto ciò che le amministrazioni sanno già.
Se un’amministrazione richiede un certificato relativo a fatti, stati o qualità personali che risultino da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, il cittadino può rispondere indicando l’amministrazione che conserva quell’albo o quel registro. A quel punto l’amministrazione che ha richiesto il certificato deve acquisire d’ufficio quell’informazione senza ulteriore aggravio per il cittadino. Ad esempio, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti, ma devono accertarli presso gli uffici competenti. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che loro stesse siano tenute a certificare.
Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali
Un’altra forma di semplificazione dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa ecc.
Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici.
Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.
I certificati obbligatori
Resta invece obbligatorio il certificato nei seguenti casi:
- Certificati medici/sanitari/veterinari.
- Certificati di origine.
- Certificati di conformità CE.
- Quali amministrazioni devono accettare l’autocertificazione.
Le amministrazioni pubbliche quali i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Ministeri, le Aziende ULS, l’INPS, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università, la Motorizzazione Civile, i gestori di servizi pubblici, come Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc. non possono chiedere ai cittadini i certificati nei casi in cui è prevista l’autocertificazione.
Questi enti e amministrazioni hanno l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o acquisire direttamente i dati, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione che li detiene (ad esempio, per i titoli di studio, l’interessato dovrà comunicare la scuola e l’anno in cui il titolo è stato ottenuto).
Se l’autocertificazione la fa un cittadino straniero
Nel caso in cui le autocertificazioni siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificarli o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Il tempo di validità dei certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai Servizi Demografici, hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.
Contatti: Ufficio anagrafe
- tel. 06/942861 interno 1002-1003
- mail: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it
- Pec:protocollo@pec.comuneroccadipapa.com