Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – Circolare Ministero dell’Interno 8 agosto 2007 n. 45: “Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea”
Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
N.B.: sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principati di Monaco e Andorra.
A chi si rivolge
Ai cittadini dell’Unione Europea che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale ai sensi del D.lgs. 30/2007 ed in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune
- maturazione del diritto al soggiorno permanente
Documenti richiesti
- valido documento di riconoscimento (passaporto- carta d’identità del paese di provenienza)
- documentazione idonea a dimostrare di aver soggiornato legalmente (*) ed in via continuativa (**) per almeno cinque anni sul territorio nazionale alla data di richiesta dell’attestazione medesima, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. (L’onere della prova della maturazione del diritto di soggiorno permanente a corredo della richiesta è a carico del richiedente, art 16 comma 1 D. Lgs. n. 30/2007).
(*) Soggiorno legale – Tale condizione si intende verificata quando, per almeno cinque anni, l’interessato abbia risieduto sul territorio nazionale alle condizioni previste dal D.Lgs. n.30/2007, ovvero abbia soggiornato in qualità di :
- lavoratore subordinato
- lavoratore autonomo
- o, pur essendo inattivo, titolare di risorse sufficienti per il sostentamento e intestatario di assicurazione sanitaria
(**) Soggiorno continuativo – Tale condizione risulta soddisfatta dal mantenimento dell’iscrizione anagrafica (Circolare Ministero Interno 6 aprile 2007 n.19, punto 5).
Cittadini Neocomunitari
I periodi pregressi di soggiorno legale che i cittadini neocomunitari hanno trascorso nel paese ospite membro dell’UE, prima dell’adesione del proprio Paese all’Unione Europea, possono essere conteggiati, ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente, a condizione che possa essere dimostrato che siano stati lavoratori subordinati o autonomi ovvero inattivi ma titolari di risorse sufficienti e intestatari di assicurazione sanitaria ( art.7 Direttiva CE 2004/38).
Tempi
Entro 30 giorni
Costo del servizio
Due marche da bollo da 16,00 euro da acquistare dal tabaccaio. Una marca va sulla domanda e l’altra rimarrà sull’attestato stesso.
ATTENZIONE: il Permesso di soggiorno va riconsegnato prima del rilascio dell’Attestato di soggiorno.
Norme di riferimento
- D.P.R. 223/89
- D.P.R. 323/89
- Decreto Legislativo 30/2007
- Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2007
- Circolare Ministero dell’Interno n. 39/2007
- Circolare Ministero dell’Interno n. 45/2007
- Circolare Ministero dell’Interno n. 54/2007