FINALITÀ DEL FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
Il fondo sostiene le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità di cui sia dimostrabile l’incolpevolezza ai sensi di legge, consentendo al nucleo familiare di:
-permanere nello stesso alloggio mediante rinegoziazione del contratto con un nuovo contratto a canone concordato, applicando una riduzione del canone;
-differire lo sfratto esecutivo per il tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole a trovare adeguata soluzione abitativa;
-negoziare presso altro alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
COS’È LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione (affitto) in ragione del venir meno o della consistente riduzione del reddito familiare dovuta a una delle seguenti cause:
- Perdita del lavoro per licenziamento
- Accordi aziendali e sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- Cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
N.B. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
- Essere cittadini italiani o di un paese dell’Unione Europea. In caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- Essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa) ed essere anagraficamente residenti nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Essere destinatari di un atto di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- Possedere un valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00 o di un valore ISE non superiore ad Euro 35.000,00
N.B. L’alloggio in cui si abita, oggetto dello sfratto, deve essere la residenza unica della famiglia e nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate su apposito modulo e consegnate all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di ricevimento al pubblico.
Le domande di richiesta di contributo devono essere sottoscritte sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ciascuno per le dichiarazioni di competenza.
Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
– copia di un documento di identità di entrambi i firmatari della domanda: inquilino e proprietario;
– per i cittadini extracomunitari, copia del regolare titolo di soggiorno;
– copia attestazione ISEE in corso di validità;
– copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
– copia della citazione per la convalida di sfratto
Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dunque soggette a sanzioni amministrative e penali.
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti.
Il bando per accedere al contributo è un bando aperto, al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio:
- Fino a un massimo di Euro 8.000,00 come ristoro per la proprietà, anche parziale, della morosità pregressa incolpevole, accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni 2 e qualora il proprietario rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
- Fino a un massimo di Euro 6.000,00 come ristoro per la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole a trovare un’adeguata soluzione abitativa;
- Fino ad un massimo di Euro 12.000,00 come versamento a beneficio della proprietà di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato
- Fino ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione.
L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità sopraccitate non può superare l’importo di € 12.000,00.
bando comunale morosità incolpevole
modello domanda morosità incolpevole