COS’È
L’assegno di maternità è un contributo economico spettante alle madri (e in casi particolari ad altri soggetti) per la nascita di un figlio o anche ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
L’assegno viene concesso dal Comune ed erogato da INPS.
L’assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l’affidataria preadottiva o l’adottante senza affidamento non ha fruito dell’indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all’importo dell’assegno.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Per richiedere l’assegno, la madre deve possedere i seguenti requisiti:
Requisito della Cittadinanza
- Essere cittadino italiano
- o cittadino comunitario
- o cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornante CE
- o rifugiato politico o avente protezione sussidiaria
Requisito della Residenza
- Essere residente nel Comune di Rocca di Papa
Requisito del Nucleo familiare
- La richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. L’iscrizione del bambino nello stato di famiglia della madre deve permanere per tutto il periodo di erogazione dell’assegno.
Possono richiedere l’assegno: la madre naturale/la madre di bambini in affidamento preadottivo/la madre di bambini ricevuti in adozione senza affidamento (in tal caso i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono aver superato la maggiore età.) /altri soggetti indicati negli approfondimenti.
Requisito relativo all’indennità di maternità
L’assegno di maternità viene concesso solo alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano già fruito di altra indennità di maternità (astensione obbligatoria di maternità erogata da INPS o da altro ente previdenziale) e ne abbiamo percepita una di importo inferiore a quella dell’assegno stesso. Pertanto la madre che fa richiesta dell’assegno di maternità deve trovarsi nelle seguenti condizioni: essere casalinga/essere disoccupata/essere lavoratrice che riceve in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore al valore dell’assegno, con possibilità di richiesta della quota differenziale (ad esempio, stante per l’anno 2023 l’importo mensile dell’assegno è di € 383,46 per complessivi € 1.917,30, se la lavoratrice riceve in busta paga alla voce indennità di maternità € 200,00 al mese, potrà fare domanda di una quota differenziale di € 183,46 al mese per 5 mesi per un totale di € 917,30. In questo caso la lavoratrice dovrà portare una dichiarazione prodotta dall’istituto previdenziale sulla somma dell’indennità prevista per la donna: indennità già percepita + indennità spettante anche se non ancora percepita)
Requisito Economico
Avere un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore alla soglia aggiornata annualmente dall’ISTAT. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2023 al 31.12.2023 la soglia ISEE è di € 19.185,13.
Attenzione! A seguito della riforma dell’ISEE l’assegno di maternità (AM) rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni (art. 1, lett. g del DPCM 159/2013), pertanto in sede di elaborazione della DSU è necessario richiedere espressamente al CAF un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con modalità di calcolo differenti in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, laddove ne ricorrano le relative condizioni; ove le stesse difettino, ci si deve riferire alla composizione del nucleo di cui all’art. 3 del medesimo DPCM.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO
Per l’anno 2023 l’importo mensile dell’assegno è di € 383,46 per complessivi € 1.917,30 (€ 383,46 x 5 mesi) che saranno erogati in un’unica soluzione.
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
Le richiedenti devono presentare la domanda nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta nel seguente termine perentorio:
- Entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della madre che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. (Solo nei casi eccezionali in cui il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, i sei mesi decorrono dalla di inizio della coabitazione con il minore)
- Entro 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre richiedente nei casi particolari come indicati negli approfondimenti.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Per presentare la domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di ricevimento, muniti della seguente documentazione:
- Modulo di domanda compilato domanda assegno di maternita`
- Fotocopia documento identità valido del richiedente
- Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex carta di soggiorno)
- Per i cittadini stranieri titolari dello stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, fotocopia del documento di riconoscimento di status di rifugiato politico o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) senza omissioni/difformità valevole per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni ai sensi del DPCM 159/2013. Si ricorda che all’atto di ricevimento della richiesta, gli operatori comunali effettuano un controllo anagrafico del nucleo familiare e verificano che il nucleo familiare contenuto nell’attestazione ISEE sia corrispondente. In caso di difformità è necessario che il cittadino richieda l’emissione di una nuova attestazione ISEE o regolarizzi la posizione anagrafica.
- Dichiarazione dattiloscritta indicante il codice IBAN necessario per l’accredito dell’assegno da parte di INPS su c/c bancario, c/c postale, libretto postale o carta elettronica
DECORRENZA E CESSAZIONE DELL’ASSEGNO
Se il calcolo della situazione economica lo consente e il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all’assegno decorre dalla data del parto, dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di 5 mesi.
Il diritto cessa qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.
Approfondimenti
Oltre alla madre naturale, adottiva o affidataria il diritto di richiedere l’assegno è stato esteso ai seguenti soggetti:
– il padre, quando il figlio è stato abbandonato dalla madre o è stato affidato esclusivamente al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. Se sussistono queste condizioni, l’assegno spetta in via esclusiva al padre. In questo caso la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio)
–l’affidatario preadottivo quando sopraggiunga separazione, a condizione che l’assegno non sia stato già concesso alla moglie affidataria preadottiva e a condizione che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica. Se sussistono queste condizioni, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica)
–l’adottante coniugato, quando sopraggiunga separazione, a condizione che il minore si trovi nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. Se sussistono queste condizioni, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica)
– l’adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. La domanda va presentata nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.
–l’affidatario non preadottivo in caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, a condizione che il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice ei si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatarioLa domanda va presentata nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza concessa al genitore.
Riferimenti normativi
LInk esterni