A partire dal mese di marzo 2022 l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori concesso dai Comuni (articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448) è abrogato e sostituito dall’Assegno Unico Universale introdotto dal D.Lgs. 230 del 21.12.2021 art. 10
Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori concesso dal Comune di residenza resta riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Per maggiori informazioni sul vigente Assegno Unico Universale si rimanda al sito dell’INPS https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html
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COS’È
L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è previsto per le famiglie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età.
L’assegno può quindi essere richiesto per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori.
L’assegno è concesso dal Comune ed erogato da INPS.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Per richiedere l’assegno, il genitore deve possedere i seguenti requisiti:
Requisito della Cittadinanza
- Essere cittadino italiano
- o cittadino comunitario
- o cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornante CE
- o rifugiato politico o avente protezione sussidiaria
Requisito della Residenza
- Essere residente nel Comune di Rocca di Papa al momento della presentazione della domanda (I figli minori devono essere residenti nel Comune di Rocca di Papa ed essere iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente per tutto il periodo di erogazione dell’assegno)
Requisito del Nucleo familiare
- Avere nel proprio nucleo familiare almeno tre figli di età inferiore di 18 anni: per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo, che siano figli propri o del coniuge e che convivano effettivamente con il genitore richiedente.
Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto nei seguenti casi:
- quando, pur avendo in scheda anagrafica i tre minori, non si conviva effettivamente con questi, in quanto affidati a comunità per minori o a terzi
Requisito Economico
- Avere un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore alla soglia aggiornata annualmente dall’ISTAT: per il 2020 è di € 8.788,99
ATTENZIONE! A seguito della riforma dell’ISEE l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (ANF) rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni (art. 1, lett. g del DPCM 159/2013), pertanto in sede di elaborazione della DSU è necessario richiedere espressamente al CAF un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con modalità di calcolo differenti in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, laddove ne ricorrano le relative condizioni; ove le stesse difettino, ci si deve riferire alla composizione del nucleo di cui all’art. 3 del medesimo DPCM.
Si specifica infine che l’indicatore ISEE che rileva ai fini dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è quello riferito al terzo figlio, perché è quest’ultimo che fa scattare il diritto alla prestazione di cui all’art. 65 della Legge 448/1998.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO
Per l’anno 2020 l’assegno è di un importo massimo di € 145,14 mensili per il numero di mesi in cui sono stati effettivamente presenti i minori nel nucleo familiare, fino a un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
Pertanto, se spettante in misura intera e per tutto l’anno 2020, l’assegno ammonta a € 1.886,82 (€ 145,14 x 13 mensilità). In base al calcolo della situazione economica del nucleo familiare, il contributo può essere inferiore.
L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata: saranno pertanto erogati due assegni (entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio) ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
La domanda va presentata annualmente al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2020, bisogna presentare la domanda entro il 31.01.2021) e comunque finché permane il requisito della presenza di tre minori nel nucleo anagrafico.
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone il mandato di pagamento all’INPS. I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti dall’INPS almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Pertanto per avere il pagamento del primo semestre entro il 15 luglio, la domanda va fatta dal 1 gennaio di ogni anno fino alla fine di maggio.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Per presentare la domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di ricevimento, muniti della seguente documentazione:
- Modulo di domanda compilato domanda assegno nucleo familiare
- Fotocopia documento identità valido del richiedente
- Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex carta di soggiorno)
- Per i cittadini stranieri titolari dello stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, fotocopia del documento di riconoscimento di status di rifugiato politico o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valevole per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Si ricorda che all’atto di ricevimento della richiesta, gli operatori comunali effettuano un controllo anagrafico del nucleo familiare e verificano che il nucleo familiare contenuto nell’attestazione ISEE sia corrispondente. In caso di difformità è necessario che il cittadino richieda l’emissione di una nuova attestazione ISEE o regolarizzi la posizione anagrafica.
- Dichiarazione dattiloscritta del Codice IBAN per l’accredito dell’assegno da parte di INPS su c/c bancario, c/c postale, libretto postale o carta elettronica
DECORRENZA E CESSAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso, decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Il diritto all’assegno cessa se viene meno la presenza di un minore nella famiglia anagrafica del richiedente (ad esempio perché è diventato maggiorenne, o e stato affidato a terzi o è stato iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente ecc.). La cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore e dunque viene a mancare la composizione del nucleo familiare.
Il diritto all’assegno cessa altresì dal 1 gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico.
Riferimenti normativi
Link esterni