COS’È
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà che ha sostituito il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA).
Il SIA è stato avviato in via sperimentale da settembre 2016 fino al 31 ottobre 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande SIA.
Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il ReI con possibilità di presentare le domande ReI a partire dal 1° dicembre 2017.
Come per il SIA, anche il ReI prevede l’erogazione di un contributo economico, tramite carta elettronica prepagata, alle famiglie in condizioni economiche disagiate previa verifica del possesso dei requisiti di accesso al beneficio.
Il contributo è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole e i soggetti del terzo settore.
L’obiettivo è di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
CHI NE HA DIRITTO
Per avere diritto alla carta ReI è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso che devono inoltre essere mantenuti per l’intera durata di erogazione del beneficio, pena la cessazione dello stesso
Requisiti del richiedente
- Residenza: essere residente in Italia in via continuativa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
- Cittadinanza: essere cittadino italiano / o comunitario / oppure familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente/ oppure cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
Requisiti del nucleo familiare:
- presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con meno di 18 anni
- oppure presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore (ovvero un figlio minorenne o maggiorenne in condizione di disabilità media, grave e gravissima)
- oppure presenza di donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui questo sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto attestata da documentazione medica rilasciata da struttura pubblica)
- oppure presenza di una persona che abbia compiuto 55 anni e che si trovi in stato di disoccupazione (iscrizione al Centro per l’Impiego con presentazione di DID Dichiarazione Immediata Disponibilità all’Impiego)
Requisiti economici
- ISEE: essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risultino congiuntamente i seguenti valori:
- un valore ISEE non superiore a Euro 6.000,00;
- un valore ISRE (ricavabile dall’ISR, ovvero l’indicatore situazione reddituale dell’ISEE, diviso la scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni) non superiore a Euro 3.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a Euro 20.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi) non superiore a Euro 6.000,00 per i nuclei composti da una sola persona, elevati a Euro 8.000,00 per i nuclei composti da due persone, e a Euro 10.000,00 per i nuclei composti da tre o più persone.
(Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ai 18 anni, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. Pertanto, quando si accede al ReI con il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne, si prega di richiedere espressamente al CAF l’emissione di ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni con modalità di calcolo differenti in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 7 del DPC 159/2013.In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiano entrambi i genitori in comune, verrà considerato dall’INPS il più favorevole tra gli eventuali diversi indicatori ISEE minorenni.
In assenza di minorenne nel nucleo sarà considerato l’ISEE ordinario
In presenza di ISEE corrente, sarà comunque considerato quest’ultimo)
SE NON SI È IN POSSESSO DI UN’ ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ, LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.
Altri requisiti
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI (assicurazione sociale per l’impiego), o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
- Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli, ovvero motoveicoli, immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la domanda fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone non disabilità / nessun componente del nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3. comma 1, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata dall’’interessato al Comune di residenza compilando l’apposito modulo predisposto da INPS che è possibile scaricare di seguito Nuovo-modulo-di-domanda-REI oppure ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente negli orari di apertura al pubblico.
Alla domanda devono essere allegati:
- attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU;
(Si ricorda che all’atto di ricevimento della richiesta, gli operatori comunali effettuano un controllo anagrafico del nucleo familiare e verificano che il nucleo familiare contenuto nell’attestazione ISEE sia corrispondente. In caso di difformità è necessario che il cittadino richieda l’emissione di una nuova attestazione ISEE o regolarizzi la posizione anagrafica).
- copia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- per lo stato di gravidanza, certificato medico attestante la data presunta del parto;
- per lo stato di disoccupazione, copia iscrizione centro impiego con DID (Dichiarazione di immediata disponibilità all’Impiego)
Si segnala che non c’è scadenza per la presentazione della domanda
ITER DELLA DOMANDA
Il Comune accoglie la domanda, verifica la cittadinanza e la residenza del richiedente, ed entro 15 gg. lavorativi dalla ricezione della domanda la invia ad INPS.
L’INPS entro i successivi 5 giorni lavorativi verifica in modalità automatica, sulla base delle informazioni in quel momento presenti nei database e sulla base delle informazioni espresse nella DSU utilizzata ai fini ISEE, gli altri requisiti di accesso al beneficio (requisiti familiari, requisiti economici, assenza di beni durevoli, situazione lavorativa ecc.) e provvede al calcolo della prestazione.
I provvedimenti relativi alle domande accolte o respinte vengono trasmesse dall ’INPS ai richiedenti interessati. Per le domande accolte, l’INPS trasmette le disposizioni di accredito dei beneficiari della carta ReI a Poste Italiane.
Poste Italiane invia ai beneficiari/titolari della carta ReI una comunicazione con le indicazioni necessarie per il ritiro presso ufficio postale abilitato della carta di pagamento elettronica sulla quale è stato già accreditato il beneficio relativo al primo mese. Successivamente al ritiro, Poste Italiane invia, presso l’indirizzo del titolare della carta, il codice personale segreto PIN necessario per l’utilizzo della carta.
Il cittadino potrà visualizzare lo stato di lavorazione della propria domanda accedendo con il PIN personale al portale INPS.
QUANDO SI OTTIENE IL CONTRIBUTO, A QUANTO AMMONTA E QUANTO DURA
Il contributo economico viene erogato su una carta di pagamento elettronica- Carta ReI- con frequenza mensile per la durata di 18 mesi.
Decorso il periodo massimo di 18 mesi, se ne sussista ancora la necessità, la carta potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi. In tal caso la richiesta di rinnovo della carta ReI potrà essere presentata solo se trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo mese percepito.
Il primo accredito avverrà nel mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Si avvisa che il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico.
La misura del ReI è infatti finalizzata a colmare la differenza tra le risorse a disposizione delle famiglie e una soglia di reddito minimo necessaria a coprire i bisogni fondamentali della famiglia come di seguito stabilita:
NUMERO COMPONENTI | PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA ISEE | SOGLIA REDDITO MINIMO | BENEFICIO MASSIMO MENSILE |
1 | 1 | € 2.250,00 | € 187,50 |
2 | 1,57 | € 3.532,50 | € 294,30 |
3 | 2,04 | € 4.590,00 | € 382,50 |
4 | 2,46 | € 5.535,00 | € 461,25 |
5 | 2,85 | € 6.412,50 | € 534,37 |
6 o più | 3,20 | € 6.477,90 | € 539,82 |
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Il beneficio massimo del ReI viene riconosciuto solo ai nuclei familiari che hanno ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) pari a 0,00 e che non ricevono altri trattamenti assistenziali erogati dall’INPS e dagli altri enti erogatori . Per i restanti nuclei il valore del ReI integra le risorse economiche già possedute dalla famiglia fino ad raggiungere la soglia di reddito minimo che si intende assicurare.
Pertanto se si percepiscono già trattamenti assistenziali che permettono di raggiungere la soglia di reddito minimo non si accede al beneficio ReI, mentre se l’ammontare di tali trattamenti assistenziali è inferiore alla soglia, il beneficio del ReI ne tiene conto integrandoli.
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