VADEMECUM
PER L’ESECUZIONE DEI TAGLI COLTURALI DI BOSCHI PRIVATI
Non bisogna confondere il “disboscamento”, cioè l’eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade o altri tipi di coltivazioni, con il “taglio colturale” del bosco ovvero il taglio di alberi per eliminare le piante malate, pericolose o secche o per ricavarne legname.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per l’esecuzione del taglio colturale di un bosco occorre rispettare le norme forestali contenute principalmente nella legge regionale n. 39/2002 e nel regolamento attuativo n. 7/2005, al fine di mantenerlo sano e permettere la rinnovazione naturale, cioè la nascita di nuove piante.
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INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TAGLI BOSCHIVI
Generalmente nel bosco governato a ceduo si effettuano due tipi di taglio: il taglio di dirado (detto anche intercalare) ed il taglio di fine turno.
I tagli di dirado:
- devono essere eseguiti sui soli polloni del turno e prioritariamente sulle piante ammalate, deperienti, aduggiate, senza prospettive di sviluppo e non possono essere abbattute matricine;
- possono essere eseguiti dal 1 ottobre al 14 giugno dell’anno successivo (non possono quindi essere eseguiti durante il periodo di massimo rischio di incendi boschivi ovvero dal 15 giugno al 30 settembre).
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I tagli di fine turno:
- possono essere effettuati a partire dal quattordicesimo anno dal precedente taglio di fine turno;
- le matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie devono essere almeno trenta e di diametro almeno pari o superiore a quello medio delle matricine esistenti, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose. La densità deve essere aumentata per situazioni specifiche;
- almeno il 75% delle matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, di diametro non inferiore a quello medio, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante;
- possono essere eseguiti dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo.
A CHI INOLTRARE LE RICHIESTE DI TAGLIO
Prima di eseguire un taglio colturale è sempre necessario presentare una comunicazione o una richiesta di autorizzazione.
I tagli boschivi aventi estensione superiore a tre ettari rientrano nella competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. Il proprietario deve presentare l’apposita modulistica ai competenti uffici, scaricabile dal sito www.cittametropolitanaroma.gov.it
Per i tagli boschivi aventi estensione inferiore a tre ettari, l’ente competente destinatario delle funzioni è il Comune. Le richieste di taglio possono essere spedite al Comune per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite P.E.C. (protocollo@pec-comuneroccadipapa.it) ovvero presentate direttamente presso l’ufficio protocollo comunale sito in Viale E. Ferri n. 67.
CHE TIPOLOGIA DI ISTANZA DEVE ESSERE INOLTRATA
In base alle caratteristiche del bosco e dell’intervento di taglio sono previste due diverse procedure:
– Comunicazione di inizio attività (utilizzando l’apposito modulo di comunicazione di taglio).
– Autorizzazione (utilizzando l’apposito modulo di richiesta di autorizzazione.
La comunicazione deve essere presentata:
1. per tagli boschivi di fine turno non ricadenti in aree a rischio idrogeologico;
2. per tagli boschivi di dirado (intercalari) qualora vengano rilasciati mediamente almeno tre polloni per ceppaia.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
1. per l’esecuzione di tutti gli interventi nei boschi classificati a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalle Autorità di Bacino. Il proprietario deve presentare una specifica richiesta con allegato un progetto di utilizzazione forestale integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l’intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio;
2. per tagli boschivi di dirado qualora vengano rilasciati meno di tre polloni per ceppaia.
Qualora il bosco ricada all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani, occorre acquisire il nulla osta, che i preposti uffici dell’Ente Parco rilasciano entro sessanta giorni dalla presentazione del modulo ovvero, in caso di documentazione carente, dall’invio delle integrazioni richieste.
REQUISITI
Le richieste di taglio devono essere presentate dai proprietari dell’appezzamento boschivo.
I possessori di terreni del demanio collettivo possono effettuare esclusivamente interventi di sfollo e dirado, quali azioni che apportano migliorie al fondo, ma non i tagli di fine turno.
Per lo stesso bosco il proprietario non può presentare più di una dichiarazione di taglio per stagione silvana.
TEMPISTICA
Comunicazione di inizio attività
Trascorsi sessanta giorni dall’emissione del nulla osta da parte dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani ovvero dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune (in caso di bosco posto al di fuori dei confini del Parco), qualora i due Enti non chiedano la trasmissione di documentazione integrativa, il richiedente può eseguire il taglio. Qualora il Comune, nell’arco dei predetti sessanta giorni, chieda chiarimenti ovvero la presentazione di integrazione documentale, il suddetto termine riprende dalla data di invio di quanto richiesto.
In mancanza dell’invio dei chiarimenti/integrazioni, il procedimento viene interrotto con relativo divieto di inizio dell’attività di taglio.
Ai sensi dell’art.8 R.R. 7/2005 gli interventi di taglio devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività.
Autorizzazione
Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. Il decorso del suddetto termine rimane sospeso quando:
– sia prescritto il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall’articolo 28 della l.r. 29/1997;
– il Comune richieda all’interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 8 R.R. 7/2005 l’autorizzazione ha durata di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento.
CONTROLLI DEL TAGLIO
Per l’espletamento dei controlli, il Comune provvede ad inoltrare copia delle comunicazioni con esito positivo e delle autorizzazioni al taglio al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri. Il servizio guardiaparco viene informato dall’ufficio forestale dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
COMPETENZE
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Elisabetta Santangeli
Tel: 0694286101 int. 1040
e-mail: e_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it
PEC: protocollo@pec.comuneroccadipapa.com