Polizia Giudiziaria: ai sensi dell’art. 55 del codice di procedura penale dove si prevede che la polizia giudiziaria deve – anche di propria iniziativa – prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Vice Comm. Giunti Marina
tel. 06/942861 int. 1104 – e.mail: m_giunti@comune.roccadipapa.rm.it