Responsabile della sezione: Ass. Capo Cofani Edoardo tel. 06/94286104 int. 1102 – mail: e_cofani@comune.roccadipapa.rm.it
Art. 203 c.d.s. Ricorso al Prefetto
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto di Roma. Il ricorso può essere presentato presso questo Comando ovvero inviato con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata – polizia.municipale@pec.comuneroccadipapa.com. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto di Roma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 204-bis c.d.s. Ricorso al Giudice di pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Velletri con sede in Albano Laziale – Via Donizetti snc.