MINORENNI
Per il primo rilascio o per ottenerla valida per l’espatrio, il minore che ha compiuto 12 anni deve essere presente in anagrafe e deve essere accompagnato da entrambi i genitori.
Con la presenza di un solo genitore si può ottenere solamente il rinnovo della carta d’identità scaduta o smarrita (comunque precedentemente emessa), non valida per l’espatrio.
Per la validità per l’espatrio con la presenza di un solo genitore, serve una delega dell’altro genitore (si allega modello) con allegato un documento d’identità.
Nel caso in cui la richiesta viene effettuata da maggiorenne sprovvisto di qualsiasi documento d’identità, lo stesso ha bisogno di due testimoni che attestino la sua identità.
A DOMICILIO
Il servizio richiesto a domicilio è riservato esclusivamente ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione.
La persona incaricata che si presenta all’Anagrafe deve sottoscrivere un’apposita richiesta su modulo dove dichiara, sotto la sua personale responsabilità, l’esistenza dell’impedimento.
Inoltre deve presentare:
- documento in corso di validità del richiedente (anche il libretto di pensione, se con foto);
- documento in corso di validità di chi presenta la richiesta all’Ufficio.
LA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA (CIC)
- La carta d’identità cartacea viene rilasciata esclusivamente in presenza di furto o smarrimento legato a casi specifici ed urgenti tassativamente indicati e di seguito riportati,
- tutela alla salute
- partecipazione a procedure concorsuali (concorsi pubblici, bandi di gara, ecc…)
- viaggio con presentazione di biglietto ovvero prenotazione di soggiorno in struttura ricettiva
- iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
sempre che l’utente non disponga di altro documento d’identità. In tal caso il richiedente dovrà attestare la propria identità alla presenza di due testimoni e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità anche di natura penale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla circostanza di non possedere altro documento d’identità in corso di validità. Alla predetta dichiarazione va allegata copia della denuncia di furto o smarrimento:
La sola motivazione del furto o dello smarrimento del documento d’identità per ottenerne il rinnovo cartaceo è consentita esclusivamente in assenza di ulteriore documento d’identità e, anche in tal caso, la richiesta dovrà, parimenti a quanto previsto nella precedente lett. A), essere effettuata alla presenza di due testimoni, sottoscrivendo, sotto la propria responsabilità anche di natura penale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla circostanza di non possedere altro documento d’identità in corso di validità.
Si richiama, in proposito, quanto disposto dal DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che, all’art. 35, statuisce inequivocabilmente i documenti di identità e di riconoscimento da ritenersi equipollenti alla carta di identità (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Nel caso si richieda il rilascio della carta d’identità servono, oltre al documento scaduto, anche 2 fotografie recenti, riconoscibili e uguali fra loro, in formato tessera.
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).