La domanda di cittadinanza può essere presentata esclusivamente online.
La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero per residenza o per matrimonio quando si trovi nelle condizioni di legge, presentando domanda di cittadinanza esclusivamente online, tramite il portale del Ministero dell’Interno. Se la domanda ha esito positivo, viene comunicata mediante emanazione del decreto di concessione. In particolare:
- la concessione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio avviene mediante emanazione del decreto da parte del Prefetto. Nel caso in cui lo straniero sia residente all’estero, la concessione avverrà con decreto del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. L’Autorità italiana all’estero competente per territorio convocherà il cittadino per il giuramento e in seguito trasmetterà tutto l’incartamento a mezzo posta elettronica certificata al Comune di iscrizione A.I.R.E.
- la concessione della cittadinanza italiana per residenza avviene mediante emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica.
La Prefettura provvede alla notifica del decreto all’interessato tramite la “Piattaforma Notifiche Digitali” (PND) di PagoPA. Se il richiedente non dispone di un domicilio digitale, la notifica viene recapitata con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza.
Ricevuta la notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l’iter si conclude con il Giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano da effettuare presso il Comune di residenza.
Il giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Se l’interessato non presta il giuramento entro i sei mesi, il decreto di concessione della cittadinanza perde validità ed è necessario presentare una nuova domanda.