Ordinanza Sindacale - Tutela del benessere animale durante il periodo estivo

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Ordinanza Sindacale a tutela del benessere animale durante il periodo estivo.

Data:

21 luglio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Benessere Animale
Benessere Animale

Fino al 30 settembre 2026, salvo proroga in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dei bollettini di allerta caldo, è fatto divieto di detenere, collocare o lasciare, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d’affezione su balconi, terrazze, verande, cortili, aree esterne, recinti o spazi analoghi, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

  • esposizione diretta dell’animale ai raggi solari;
  • assenza di ombreggiamento idoneo e permanente;
  • ventilazione insufficiente o ristagno d’aria;
  • mancanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile;
  • impossibilità per l’animale di accedere autonomamente a spazi interni o a ricoveri adeguatamente riparati e rinfrescati.

La fascia oraria 10:00 - 18:00 costituisce, in via generale, periodo di maggiore rischio climatico e, pertanto, nell’ambito della medesima, la violazione del presente divieto è da ritenersi particolarmente grave. In presenza di bollettini meteo di allerta caldo, ondate di calore o condizioni climatiche eccezionali, il divieto si intende esteso per l’intero arco della giornata, ove necessario per la tutela dell’incolumità dell’animale.

I proprietari, i detentori e i conduttori, a qualsiasi titolo, di animali d’affezione devono comunque garantire in modo costante:

  • adeguata protezione dal sole e dalle temperature elevate;
  • disponibilità continua di acqua fresca in contenitori stabili e posti all’ombra;
  • condizioni igienico-sanitarie e ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell’animale e con le sue caratteristiche etologiche;
  • adeguata custodia dell’animale durante le assenze, evitando l’esposizione in ambienti vulnerabili ai picchi termici, ivi compresi i veicoli a motore in sosta.

È fatto altresì divieto di lasciare animali d’affezione all’interno di veicoli a motore in sosta, salvo il tempo strettamente necessario e comunque solo in condizioni tali da escludere ogni rischio per la salute e l’incolumità dell’animale.

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Ultimo aggiornamento: 27/07/2026, 09:17

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