Città metropolitana di Roma Capitale
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Comune di Rocca di Papa

Il Sindaco firma l’ordinanza sulle bevande alcoliche

Per opportuna conoscenza da parte della cittadinanza, si riportano le disposizioni dell’Ordinanza n. 99/2018 “Adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi. Misure per la prevenzione abuso di sostanze alcoliche ed il loro  consumo nei giorni 19-20-21 ottobre 2018 e fino al 31 dicembre 2018.”

In occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) e di raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo:

  • È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcoolici;
  • È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asportobevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
  • È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcoolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione;
  • È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione.
  • La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.

 La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell’area di svolgimento della manifestazione, compresa la somministrazione nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività  autorizzate all’occupazione suolo pubblico e poste non in adiacenza ai locali.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

 La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

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