Assegno di Maternità concesso dai Comuni

  • Servizio attivo
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri che non beneficiano o beneficiano solo in minima parte di altri trattamenti economici della maternità. L'assegno viene concesso dal Comune ed erogato da INPS.

A chi è rivolto

 La mamme  richiedenti il beneficio devono :

  • Avere residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/lla figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una  minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • Avere residenza nel Comune di Rocca di Papa al momento della presentazione della richiesta;
  • Essere cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • Essere casalinghe / disoccupate /non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ( ovvero a inferiori a € 2.037,00  per l’anno 2025)  con possibilità di richiesta della quota differenziale;
  • Avere un indicatore ISEE del nucleo familiare  non superiore alla soglia aggiornata annualmente dall’ISTAT.    Per  le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2025  al 31.12.2025  la soglia ISEE è di € 20.382.90. ( L’assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto in sede di elaborazione della DSU è necessario richiedere espressamente al CAF un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni con modalità di calcolo differenti in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, laddove ne ricorrano le relative condizioni; ove le stesse difettino, ci si deve riferire alla composizione del nucleo di cui all’art. 3 del medesimo DPCM)
  • Avere il minore nella propria scheda anagrafica per tutto il periodo di erogazione dell'assegno;

Come fare

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine di sei mesi dalla nascita del figlio, o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Cosa serve

Per presentare la domanda, gli interessati possono rivolgersi all’ Area Servizi al Cittadino durante gli orari di ricevimento, muniti della seguente documentazione:

  • Modulo di domanda compilato
  • Fotocopia documento identità valido del richiedente
  • Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno
  • Per i cittadini stranieri titolari dello stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, fotocopia del documento di riconoscimento di status di rifugiato politico o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
  • Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) senza omissioni/difformità  valevole per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni ai sensi del DPCM 159/2013. Si ricorda che all’atto di ricevimento della richiesta, gli operatori comunali effettuano un controllo anagrafico del nucleo familiare e verificano che il nucleo familiare contenuto nell’attestazione ISEE sia corrispondente. In caso di difformità è necessario che il cittadino richieda l’emissione di una nuova attestazione ISEE o regolarizzi la posizione anagrafica.
  • Dichiarazione dattiloscritta indicante il codice IBAN necessario  per l’accredito dell’assegno da parte di INPS su un conto corrente che sia intestato o cointestato alla mamma richiedente.

Cosa si ottiene

Se il calcolo della situazione economica lo consente e il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all’assegno decorre dalla data del parto, dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di 5 mesi.

Per l’anno 2025  l’importo mensile dell’assegno è di € 407,40 per complessivi € 2.037,00 (€ 407,40 x 5 mesi) che saranno erogati in un’unica soluzione da INPS sulle coordinate bancarie del conto intestato o cointestato alla mamma richiedente come indicato in sede di domanda.

Il diritto cessa qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

Tempi e scadenze

il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari da parte del Comune e di INPS

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo Comunale, Viale Enrico Ferri 65, 00040

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Servizi Sociali

Viale Enrico Ferri 65, 00040


Codice dell'ente erogatore

c_h404

Ultimo aggiornamento: 31/12/2025, 11:03

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