Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. 31/2017.
Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.
Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione,
ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.