Figlio minore straniero nato in Italia
Ai sensi dell’art. 14 della Legge 05 febbraio 1992 il figlio minore straniero, nato in Italia, di chi acquista la cittadinanza italiana diventa cittadino italiano purché:
- conviva in modo stabile ed effettivo con il genitore, alla data dell’acquisto della cittadinanza italiana;
- alla data dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.
Figlio minore straniero nato all’estero
Con l’entrata in vigore della legge 23 maggio 225, n. 74 sono state introdotte alcune modifiche significative alla legge 05 febbraio 1992, n. 91, in particolare il figlio minore straniero, nato all’estero, di chi acquista la cittadinanza italiana può acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 05 febbraio 1992, in combinato disposto con l’art. 14 della medesima Legge.
L’articolo 3-bis, comma 1, della Legge 05 febbraio 1992, n. 91 prescrive:
“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge (…) è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: (…)
d) un genitore (o adottante) è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o di adozione) del figlio”.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 36356, emessa con data di protocollo 24-07-2025 “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Ulteriori istruzioni operative”, ha dato ulteriori istruzioni agli Ufficiali dello Stato Civile per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza italiana iuris communicatione AL FIGLIO (NATO ALL’ESTERO E IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA) DI CHI ACQUISTA/RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA.
In particolare, dal combinato disposto delle anzidette due disposizioni, emerge che, a partire dal 24 maggio 2025, il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992 a condizione che si verifichino tutti i seguenti presupposti:
- prima della nascita del minore, il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi (art. 3-bis, comma 1, lett. d);
- successivamente al proprio acquisto, il genitore continui a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lett. d) (Stante il silenzio della legge, ai fini dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 14 deve considerarsi sufficiente la condizione suddetta della residenza in Italia del genitore per due anni successivi al proprio acquisto, non essendo necessario che anche il minore abbia risieduto in Italia per due anni dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore);
- alla data dell’acquisto/riacquisto del genitore, il minore risieda legalmente in Italia – convivendo con il genitore – da almeno due anni continuativi (o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita) (art. 14).
Verificatesi tutte le anzidette condizioni, il minore acquisterà la cittadinanza con decorrenza dal giorno successivo a quello del giuramento del genitore.